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Ammissione delle prove in generale


Il superamento dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile.
Va preliminarmente chiarito che l’interpretazione sistematica impone di ritenere i limiti di ammissibilità previsti dal codice civile possano essere derogati non solo in ipotesi di mezzi di prova disposti d’ufficio, ma anche di mezzi di prova richiesti dalle parti.
Ancora va chiarito che il superamento dei suddetti limiti non concerne né le modalità di assunzione che sono disciplinati dal codice di rito e non dal codice civile, né tanto meno il valore probatorio assegnato al singolo mezzo di prova.
La dottrina è stata concorde nel ritenere che il superamento dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile non concerne qualsiasi mezzo di prova bensì unicamente i limiti posti alla prova per testimoni e per presunzioni; in particolare è stato escluso che sia concepibile superare i limiti previsti circa l’ammissibilità della confessione e del giuramento suppletorio.

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