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Atipicità della tutela specifica e la sua applicabilità anche ai rapporti obbligatori


Una volta riconosciuta la atipicità della tutela specifica e la sua applicabilità anche ai rapporti obbligatori, la strada da percorrere per attribuire effettività a tale specie di tutela è ancora notevole.
I punti critici, i nodi, che restano ancora irrisolti riguardano soprattutto l’esecuzione forzata in forma specifica, la tutela inibitoria, le misure coercitive, la tutela sommaria.
Molto rapidamente si può osservare:

- per quanto riguarda l’esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di consegna, rilascio, fare e disfare, i procedimenti sono tutti forgiati con riferimento ai bisogni di tutela esecutiva specifica propri dei diritti reali di godimento; solo con molta difficoltà i procedimenti esecutivi si prestano ad essere adattati ai bisogni di tutela esecutiva specifica propri dei provvedimenti di affidamento dei figli, delle sentenze che ordinano la distruzione delle parole, figure o segni, ovvero ancora della sentenza di condanna alla reintegra nel posto di lavoro, ecc…
Solo una riscrittura dell’esecuzione forzata in forma specifica sulla base dei bisogni di tutela esecutiva specifica anche di diritti su beni immateriali, dei diritti della personalità e dei rapporti obbligatori, potrà garantire a livello di effettività della tutela specifica delle situazioni di vantaggio diverse dai diritti reali di godimento;

- per quanto concerne la tutela inibitoria, è giunto il tempo di considerare ammissibile tale forma di tutela come tutela a carattere generale, come una sottospecie della tutela di condanna.
Questo risultato dovrebbe essere affermato esplicitamente in via legislativa allo scopo di eliminare non secondarie resistenze che tuttora esso incontra specie a livello dottrinario; così come sarebbe opportuno che il legislatore futuro espliciti chiaramente i limiti di tale tutela, per un verso, escludendo che la tutela inibitoria possa ledere i valori attinenti alla dignità ed alla intimità della persona e, per altro verso, sempre allo scopo di prevenire qualsiasi rischio di collisione con il valore della libertà personale, affermando che la tutela inibitoria sia consentita alla presenza e solo alla presenza di un diritto minacciato;

- per quanto concerne le misure coercitive, la atipicità del diritto d’azione impone, mi sembra, l’introduzione anche nel nostro ordinamento di un sistema atipico di misure coercitive, con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, per un verso, la surrettizia criminalizzazione dell’inadempimento di obblighi od obbligazioni civili e, per altro verso, idonei, attraverso previsioni tipiche, a rafforzare il bisogno di tutela specifica di situazioni con riferimento alle quali storicamente si manifesta in modo più intenso l’esigenza della soddisfazione “in natura”.
Una più attenta, o se si vuole più spregiudicata, lettura dell’art. 388 c.p. potrebbe già da ora assicurare una efficace attuazione quanto meno dei provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; ma le resistenze che questa proposta interpretativa ha incontrato induce quantomeno a ritenere come estremamente opportuno un intervento legislativo in tema di misure coercitive;

- con riferimento, infine, alla tutela sommaria, è giunto il tempo, mi sembra, di introdurre forme tipiche di tutela sommaria (sganciate dal requisito dell’irreparabilità del pregiudizio) a garanzia di situazioni bisognose di tutela urgente, quali i diritti della personalità, le libertà formali classiche, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, il diritto all’esecuzione di obblighi legali a contrarre, ecc…

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