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Classificazione dei mezzi di impugnazione


I mezzi di impugnazione si possono distinguere a seconda che:
- legittimato a proporre sia una parte, come è di regola, o un terzo: a tale riguardo l’opposizione di terzo ordinaria e revocatoria e la revocazione del pubblico ministero si contrappongono a tutti gli altri mezzi di impugnazione;
- giudice competente a conoscere dell’impugnazione sia un giudice diverso da quello che ha emanato la sentenza impugnata o invece sia lo stesso giudice: nella prima categoria rientrano l’appello, il ricorso per cassazione e il regolamento di competenza, nella seconda categoria la revocazione che l’opposizione di terzo;
- i motivi di impugnazione siano tipici dati dal legislatore, o invece siano a carattere illimitato: esemplare a tale riguardo è la contrapposizione fra l’appello, mezzo di impugnazione a motivi illimitati (o a critica libera), e il ricorso per cassazione o la revocazione, mezzi di impugnazione a motivi limitati (o a critica vincolata);
- il singolo mezzo di impugnazione sia formalmente strutturato o no in due fasi: la prima, rescindente, diretta a verificare la fondatezza dei motivi e, in caso positivo, ad eliminare la sentenza impugnata; la seconda, rescissoria, diretta a sostituire la sentenza rescissa con altra sentenza che si pronunci sul merito della controversia; la distinzione tra le due fasi continua ad essere nettissima nel ricorso per cassazione nel quale la fase rescissoria si svolge normalmente davanti a un giudice diverso da quello innanzi al quale si è svolta la fase rescindente (la Corte di Cassazione); sussiste in modo alquanto netto nella revocazione; manca del tutto, o si verifica solo in ipotesi eccezionali, nell’appello;
- si atteggino come mezzi di impugnazione ordinari, come tali soggetti al termine annuale di decadenza, decorrente dalla pubblicazione della sentenza o ai termini cosiddetti accelerati, decorrenti dalla notificazione della sentenza, o invece con mezzi di impugnazione straordinari non soggetti al termine annuale di decadenza, ma o non soggetti ad alcun termine o soggetti a termini decorrenti dal giorno in cui la parte, o il terzo, ha avuto conoscenza del vizio.

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