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Fattispecie sostanziale di garanzia: garanzia per evizione o garanzia da trasferimento dei diritti


La garanzia per evizione consente al compratore che ha subito “l’evizione totale o parziale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa“ di essere risarcito dei danni da parte del venditore.
Lo schema della pregiudizialità/dipendenza si manifesta nel senso che l’esistenza del diritto al risarcimento dei danni dipende dall’esistenza (oltre che del contratto di compravendita) di un diritto del terzo sul bene compravenduto.
Il compratore ha l’onere di chiamare in garanzia il venditore altrimenti perde il diritto alla garanzia, per consentirgli l’esercizio pieno del diritto di difesa e per evitare che quest’ultimo, nel secondo e autonomo processo relativo al diritto dipendente di garanzia, possa sottrarsi al vincolo della precedente decisione dimostrando che esistevano “ragioni” sufficienti per un diverso accertamento del rapporto pregiudiziale oggetto di essa.

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