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Fumus boni iuris


Legittimati al rilascio del sequestro conservativo sono i creditori che si affermano titolari di un diritto di credito avente per oggetto una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili, non coloro che si affermano titolari di diritti di credito aventi per oggetto una prestazione di consegnare o rilasciare una cosa determinata.
Non è necessario che il credito vantato sia liquido, anche se deve essere comunque approssimativamente determinabile nel suo ammontare; questo da una parte perché sia consentito, al momento dell’esecuzione del provvedimento, di commisurare il valore dei beni da assoggettare a sequestro; dall’altra per rendere applicabile in concreto, anche al sequestro conservativo, il principio della  proporzione fra il valore dei beni pignorati e il valore del credito per cui si procede.
Non è necessario che il credito sia esigibile: essendo consentito il compimento di atti conservati in pendenza della condizione sospensiva, non si dubita dell’ammissibilità, anche in quest’ipotesi, del sequestro conservativo che è tipico atto conservativo; la disposizione è applicabile anche al credito sottoposto a termine.
Parimenti esclusa è la necessità della sussistenza del requisito nella certezza: ciò sarebbe contrastante con la cognizione sommaria e il giudizio di probabilità dell’esistenza del diritto sufficiente per il rilascio della misura cautelare.
Si è posta inoltre la questione relativa all’ammissibilità o meno del sequestro conservativo ove il creditore disponga di un titolo esecutivo.
Nel caso in cui si tratti di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il sequestro è inammissibile perché il creditore può sia iscrivere ipoteca giudiziale sia iniziare l’esecuzione.
Il sequestro conservativo sembra invece ammissibile nel caso in cui il creditore sia munito di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale: ancorché munito di tale titolo, il creditore può iniziare il giudizio a cognizione piena che garantisce la certezza propria del giudicato sostanziale in ordine all’esistenza del diritto azionato; pertanto sembra non esservi ragione per negare il ricorso alla tutela cautelare.

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