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Gli effetti sostanziali dell’assegnazione forzata


Gli effetti sostanziali dell’assegnazione forzata sono gli stessi della vendita forzata, salvo talune limitate deviazioni:
- in ipotesi di assegnazione forzata di beni mobili che non siano di proprietà del debitore, la buona fede del creditore assegnatario fa salvo l’effetto acquisitivo a favore dell’assegnatario, ma non l’effetto satisfattivo dell’assegnazione: di qui la possibilità per il terzo ex proprietario di rivolgersi, entro 60 giorni dall’assegnazione, all’assegnatario in buona fede, allo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione;
- l’assegnatario, se subisce l’evizione, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori;
- se oggetto dell’assegnazione un credito, l’assegnazione avviene “salvo esazione” e pertanto “il diritto dell’assegnatario verso il debitore che ha subito l’espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato”.

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