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Gli effetti sostanziali della vendita forzata


Gli effetti sostanziali della vendita forzata sono disciplinati dagli artt. 2919 ss. c.c. e dall’art. 586 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 2919 c.c. la vendita forzata determina a favore dell’aggiudicatario un acquisto a titolo derivativo e non a titolo originario.
Ciò significa che l’aggiudicatario diviene proprietario del bene in quanto il debitore fosse proprietario del bene stesso all’atto del pignoramento.
La derivatività dell’acquisto dell’aggiudicatario è affiancata da alcune particolarità.
In primo luogo all’aggiudicatario non sono opponibili “i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione”.
In secondo luogo, come si desume dall’art. 586 c.p.c., la vendita forzata determina l’estinzione dei diritti di prelazione, anche con diritto di seguito, che gravavano sul bene pignorato: si tratta del cosiddetto effetto purgativo della vendita forzata (che giustifica la piena soddisfazione dei creditori tardivi dotati di prelazione).
Questa disciplina fa sorgere un duplice problema: la tutela del terzo proprietario del bene mobile acquistato a titolo originario dall’aggiudicatario in forza dell’art. 1153 c.c., la tutela dell’aggiudicatario che, avendo acquistato a titolo derivativo, abbia eventualmente acquistato male e subito di conseguenza l’evizione.

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