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I provvedimenti anticipatori di condanna emanabili nel corso del processo a cognizione piena


La l. 353/90 ha introdotto nell’ordinamento due nuove ipotesi di provvedimenti anticipatori di condanna: l’ordinanza per il pagamento delle somme non contestate e l’ordinanza di ingiunzione.
Successivamente ha introdotto una terza ibrida specie di provvedimento anticipatorio: l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione.
Il carattere ibrido di tale provvedimento deriva dalla circostanza che si tratta di un provvedimento anticipatorio a cognizione piena e non sommaria nel quale l’anticipazione si ha unicamente rispetto allo svolgimento della fase decisoria e consiste pressoché solo nella semplificazione delle forme del provvedimento (ordinanza e non sentenza).
Pur non appartenendo alla categoria dei provvedimenti sommari se ne tratta in questa sede per evidenziarne le differenze rispetto agli altri provvedimenti anticipatori.

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