Skip to content

I provvedimenti sommari sottratti alla disciplina degli artt. 669 bis ss. c.p.c.


Si deve procedere all’individuazione di ciò che non è provvedimento cautelare pur presentando affinità di funzione e/o di struttura con il provvedimento ora definito:
- innanzitutto sono da escludere, per difetto dei requisiti sia della provvisorietà sia della strumentalità, i provvedimenti sommari idonei a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso giustificati da esigenze di economia dei giudizi (procedimento per ingiunzione, procedimento per convalida di sfratto) o da esigenze di urgenza (procedimento di repressione della condotta antisindacale);
- in secondo luogo sono da escludere, per difetto del requisito del periculum, i cosiddetti provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi dotati solo di efficacia esecutiva, ma privi di qualsiasi idoneità a dettare una disciplina definitiva del rapporto controverso;
- in terzo luogo sono da escludere, per difetto del requisito del periculum, i provvedimenti di condanna con riserva di eccezioni.
Questi provvedimenti, infatti, sono destinati a perdere di efficacia solo in caso di accoglimento dell’eccezioni riservate, mentre in caso di mancato inizio o di estinzione del processo a cognizione piena relativo alle eccezioni riservate o consolidano la loro efficacia che diviene immutabile o conservano un’efficacia sotto molti aspetti analoga a quella propria dei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.