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Il contenuto dei provvedimenti d’urgenza


Il contenuto del provvedimento è individuato unicamente sulla base della sua idoneità ad assicurare, secondo circostanze, provvisoriamente, gli effetti della decisione sul merito: il contenuto può avere tanto carattere conservativo quanto carattere anticipatorio.
È da rilevare, però, che nel nostro ordinamento il settore della tutela cautelare conservativa è coperto in modo molto ampio da misure cautelari tipiche, per cui la necessità di ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c. si avvertirà più spesso con riferimento al pericolo da tardività del provvedimento principale.
Ci si è chiesti inoltre se oggetto di un procedimento d’urgenza potesse essere anche il mero accertamento.
Le perplessità sono state sollevate in base alla presunta inconciliabilità dell’accertamento del diritto con la provvisorietà della misura cautelare.
Di contro, da altre viene evidenziato che la “certezza provvisoria” del provvedimento d’urgenza è fonte di una qualche utilità per il titolare del diritto.
Diverso è invece il problema relativo all’ammissibilità o no dei provvedimenti d’urgenza che abbiano come contenuto la condanna all’adempimento di obblighi di non fare o di fare infungibili.
Il problema è strettamente correlato a quello relativo alle modalità di attuazione dei provvedimenti di tale specie: la prassi interpretativa ed applicativa dell’art. 700 c.p.c. sembra assolutamente pacifica nel senso di ammettere l’emanazione di uno dei limiti di condanna contenuto inibitorio indipendentemente dalla possibilità o no di dar loro attuazione; e che d’altra parte l’art. 388 c.p., incriminando anche l’elusione di un provvedimento cautelare, può essere utilizzato come misura coercitiva tendente ad incidere sulla volontà dell’obbligato affinché adempia spontaneamente.
Una questione particolarmente delicata è se si possa disapplicare una norma di legge ordinaria costituzionalmente illegittima in via d’urgenza, cioè prima della sentenza a cognizione piena emanata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
A mio avviso la soluzione più equilibrata è quella che induce a ritenere:
che il giudice adito ante causam possa solo concedere i provvedimenti d’urgenza previa disapplicazione della norma ordinaria illegittima, e non invece provvedere direttamente alla rimessione alla Corte Costituzionale o disporre che sia il giudice della causa di merito ad effettuare la rimessione;
che in tal caso unico giudice competente a rimettere la questione di legittimità è il giudice innanzi al quale è instaurata la causa di merito;
che in caso di richiesta in corso di causa, il giudice monocratico di tribunale è competente sia ad emettere il provvedimento d’urgenza sia a sollevare la questione di costituzionalità.

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