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Il giudizio di rinvio


Entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza con cui la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la causa può essere riassunta davanti al giudice di rinvio, perché possa svolgersi la fase rescissoria.
La riassunzione si fa mediante citazione notificata personalmente alla controparte ad opera di una delle parti della fase rescindente.    
Il giudizio di rinvio non è la continuazione del giudizio d’appello, né la sua rinnovazione, bensì la fase rescissoria del giudizio di cassazione diretta a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia d’annullamento.
La mancata riassunzione della causa nel termine previsto o il verificarsi di una causa di estinzione del giudizio di rinvio, comporta l’estinzione dell’intero processo.
Gli unici problemi interpretativi sorgono con riferimento alle ipotesi in cui la sentenza d’appello non abbia efficacia sostitutiva di quella di primo grado, come nel caso, ad esempio, che il giudice di secondo grado abbia chiuso in rito il giudizio dichiarando l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’estinzione del giudizio d’appello: in questa ipotesi, cassata la sentenza impugnata, l’estinzione del giudizio di rinvio travolge anche la sentenza di merito di primo grado appellata?
Probabilmente in casi come questi in cui l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello non ha operato è necessario ricorrere a un’interpretazione correttiva, per conservare l’efficacia della sentenza di primo grado.
L’art. 394 c.p.c. dispone che il giudizio di rinvio è disciplinato dalle norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa; il terzo comma stabilisce, però, che “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”.
Emerge quindi ancora più evidente la distinzione del giudizio di rinvio rispetto al giudizio d’appello, in quanto le preclusioni maturate nel processo definito con la sentenza cassata non possono rimuoversi in sede di rinvio.
Tuttavia, questo divieto viene meno quando “la necessità di prendere nuove conclusioni nel giudizio di rinvio sorga dalla sentenza di cassazione”.
Infine occorre ricordare che ovviamente la sentenza del giudice di rinvio potrà essere a sua volta impugnata in Cassazione se ha violato o male applicato il principio di diritto o se presenta un altro vizio di attività o di giudizio.
Se la Corte cassa con rinvio dovrà per la seconda volta rimettere la causa ad un diverso giudice di pari grado, il quale sarà giudice di secondo rinvio.

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