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Il pignoramento presso terzi


Il pignoramento presso terzi concerne il pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo debitor debitoris e dei beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi.
Per comodità di esposizione mi riferirò prevalentemente al solo pignoramento di crediti, con l’avvertenza che il discorso è pressoché sempre valido anche per il pignoramento di beni mobili del debitore posseduti da terzi.
Caratteristica del pignoramento in esame è che il suo perfezionarsi presuppone l’accertamento che il debitore sia titolare del credito nei confronti del debitor debitoris (o sia proprietario del bene immobile posseduto dal terzo).
L’atto complesso è redatto dal creditore e poi notificato al debitore e al terzo a cura dell’ufficiale giudiziario.
Esso è costituito da questi elementi fondamentali:
- innanzitutto l’ingiunzione rivolta al debitore di non sottrarre il credito, che vanta nei confronti del suo debitore , alla garanzia del credito del creditore procedente.
Strettamente correlata a tale ingiunzione è la previsione secondo cui “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento” (è pacifico che l’accettazione, per essere opponibile al creditore pignorante, deve avere data certa anteriore al pignoramento);
in secondo luogo l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.
La sua efficacia prevede che “dal giorno in cui gli è notificato l’atto, il terzo è soggetto, relativamente alle cose o alle somme da lui dovute, e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode” (il terzo debitor debitoris non potrà pagare con efficacia liberatoria nei confronti del creditore pignorante);
- in terzo luogo la citazione del terzo a comparire, personalmente o a mezzo di un mandatario speciale, in un’udienza fissata dal creditore davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo.
Notificato l’atto, il pignoramento non si è ancora perfezionato perché, come già anticipato, a tal fine è necessario l’accertamento del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo.
A questo scopo è funzionale alla citazione del terzo di cui si è detto sopra.
All’udienza fissata dal creditore potranno verificarsi le seguenti eventualità:
- il terzo compare e rende dichiarazione positiva in ordine alle somme di cui è debitore; in tal caso, se in ordine alla dichiarazione non sorgono contestazioni, il pignoramento si perfeziona il processo di espropriazione può procedere nel suo corso;
- il terzo compare, rende dichiarazione positiva, ma in ordine ad essa sorgono contestazioni da parte del debitore o del creditore;
- il terzo compare e dichiara di nulla dovere al debitore esecutato;
- il terzo non compare, o comparendo si rifiuta di rendere la dichiarazione.
Mentre nella prima ipotesi il pignoramento, come si è detto, si perfeziona, nelle tre ipotesi successive per il perfezionamento nel pignoramento sarà necessario un accertamento giurisdizionale.
In queste tre eventualità, su istanza di parte (del creditore), “il giudice provvede all’istruzione della causa a norma del libro II” e “con sentenza che definisce il giudizio, il giudice, se accerta l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo”.
Durante lo svolgimento del processo di cognizione il processo esecutivo è sospeso ex lege.

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