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Il provvedimento di accoglimento di misura cautelare chiesta “ante causam”


Il codice, nel disciplinare l’ordinanza di accoglimento di domanda cautelare proposta ante causam, distingue a seconda che si tratti di provvedimenti cautelari soggetti al regime di rigida strumentalità (sequestri), ovvero al regime di strumentalità cosiddetta attenuata o allentata.
Nella prima ipotesi la causa di merito deve essere iniziato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
La mancata instaurazione del giudizio di merito entro tale termine determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, inefficacia che seguirà anche all’estinzione del giudizio di merito tempestivamente iniziato.
Nella seconda ipotesi (che concerne tutti i provvedimenti cautelari diversi dai sequestri) il provvedimento cautelare conserva la sua efficacia (provvisoria) anche se il giudizio di merito non è iniziato o successivamente al suo inizio si estingue.
In tal caso l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo, l’ordinanza è sempre revocabile da parte del giudice che l’ha emanata, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, ed è destinata in ogni caso a perdere efficacia a seguito della emanazione di una sentenza anche di primo grado la quale dichiari la inesistenza del diritto cautelato.

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