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Il regime degli interventi, dell’integrazione del contraddittorio e della riunione di cause


Nel processo del lavoro gli interventi saranno ammissibili nei limiti in cui ciò è consentito dalle disposizioni contenute nel primo libro del codice di procedura civile, ma le modalità e i termini per l’intervento sono, riguardo all’intervento volontario, quelle previste dall’art. 419 c.p.c. e, riguardo agli interventi coatti, quelle previste dall’art. 420 c.p.c.
In particolare:
- per quanto concerne gli interventi volontari, l’art. 419 c.p.c. è chiarissimo ed univoco nel prevedere come termine finale “il termine stabilito per la costituzione del convenuto”; l’unico temperamento possibile al riguardo concerne l’ipotesi in cui l’intervento trovi la giustificazione della sua ammissibilità nella domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nel qual caso il termine finale sarà il termine di 10 giorni prima della nuova udienza di discussione.
Quanto alle modalità, l’art. 419 c.p.c. dispone che si osservano “le modalità previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c. in quanto applicabili”.
Questa disciplina era apparsa insoddisfacente quanto soprattutto per la difficoltà o incertezza circa le possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione soddisfacente circa le possibilità di replica delle parti originarie all’atto di intervento con cui fosse stata proposta una vera e propria domanda nuova.
Questo secondo problema è stato definitivamente risolto dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 419 c.p.c. “nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere/dovere di fissare una nuova udienza non meno di 10 giorni prima della quale le parti originarie potranno depositare memoria”;
- per quanto concerne gli interventi coatti, il legislatore ne disciplina le modalità unitariamente all’integrazione del contraddittorio: al terzo vanno notificati il ricorso introduttivo, la memoria difensiva e il verbale d’udienza contenente “l’istanza di chiamata o di intervento debitamente individuata e motivata” nonché il decreto di fissazione della nuova udienza di discussione; la notificazione è effettuata a cura dell’ufficio e il terzo deve costituirsi non meno di dieci giorni prima della nuova udienza, depositando la propria memoria.
La disciplina ora riassunta non fa sorgere problema alcuna in ordine alla tutela del diritto di difesa delle parti originarie, ma lascia invece aperto il problema relativo al termine finale entro cui ordine di integrazione del contraddittorio e chiamate in causa possono essere disposte e come il tutto si concili con le preclusioni.
La disciplina del litisconsorzio necessario non fa sorgere dubbi circa la possibilità di disporre l’integrazione del contraddittorio in qualsiasi momento del giudizio di primo grado ed in qualunque momento si abbia integrazione del contraddittorio al terzo non potranno essere opposte le preclusioni verificatesi per le parti; nella stessa soluzione è proposta la maggioranza della dottrina anche per l’intervento coatto;
- per quanto concerne la riunione delle cause, in questa sede ci si può limitare a ricordare che l’art. 151 disp. att. c.p.c. ha ampliato il potere/dovere del giudice di disporla, estendendola anche alla ipotesi di connessione per mera identità di questioni, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo.

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