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Impugnazione del lodo per nullità per revocazione e per opposizione di terzo


Il lodo è soggetto ad impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
L’impugnazione per nullità è un mezzo di impugnazione a motivi limitati, a duplice fase, rescindente e rescissoria, che si propone innanzi alla Corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.
La fase rescindente non può mancare e ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza o no di uno dei motivi elencati nell’art. 829 c.p.c.:
- nullità del compromesso o della clausola compromissoria, ivi compresa la circostanza che essi erano relativi a diritti indisponibili;
- invalidità della nomina degli arbitri, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- incapacità degli arbitri;
- pronuncia al di là dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria, ovvero omissione parziale di pronuncia sulle domande proposte;
- pronunciato la scadenza del termine;
- violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale;
- inosservanza delle forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti avevano stabilito l’osservanza e la nullità non è stata sanata;
- inosservanza del principio del contraddittorio;
- contrarietà del lodo con altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
mancanza nel lodo dell’esposizione dei motivi, del dispositivo, della sottoscrizione.

Chiusa la fase rescindente con la pronuncia di nullità (totale o parziale del lodo) si apre la fase rescissoria, a meno che:
- il lodo è annullato per nullità della convenzione arbitrale, per viziata nomina degli arbitri, per in capacità d’agire degli arbitri, per avere pronunciato fuori dei limiti della convenzione arbitrale, che contiene disposizioni contraddittorie;
- le parti abbiano diversamente stabilito nella convenzione d’arbitrato o con accordo successivo;
- una delle parti, al momento della sottoscrizione della convenzione arbitrale, risieda o abbia la sede elettiva all’estero e non abbia diversamente disposto nel compromesso.
In pendenza del giudizio di impugnazione per nullità, la Corte d’appello può sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo.
Oltre che ad impugnazione per nullità il lodo è soggetto a revocazione straordinaria e ad opposizione di terzo.
Entrambe le impugnazioni si propongono davanti alla Corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di impugnazione per nullità, revocazione ed opposizione di terzo sono ricorribili per cassazione.
La disciplina per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri prevede sia l’efficacia sia l’esecutività in Italia dei lodi stranieri subordinatamente alla previa verifica da parte del giudice italiano, della regolarità formale del lodo e della sussistenza di taluni requisiti verificabili d’ufficio; contro il provvedimento che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero è ammessa, poi, la proposizione di opposizione nel corso della quale il giudice è tenuto ad alcune verifiche d’ufficio.
Tali condizioni e requisiti costituiscono la versione italiana di quelli posti dall’articolo V della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere.

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