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L’accertamento dei diritti presupposti e la tutela giurisdizionale dei diritti incisi


Se la gestione di interessi presuppone l’accertamento di diritti soggettivi o status, tale accertamento è effettuato in via incidentale.
Più complessa è la soluzione da dare all’ipotesi in cui la gestione di interessi incida su diritti o status:
si è già detto come i provvedimenti camerali di rimozione incidano su corpose situazioni di diritto soggettivo del tutore, amministratore, liquidatore, sindaco, ecc…
Questa incisione è conseguenza indiretta, ma inevitabile, dell’esercizio del potere di gestione dell’interesse contrapposto.
La circostanza, però, che l’esercizio del potere giudiziale di gestione incide su di un diritto altrui, se di per sé non è circostanza per nulla sconvolgente, impone che al titolare del diritto sia consentita tutela giurisdizionale piena del diritto inciso dal potere di gestione dell’interesse contrapposto.
Ne segue la necessità di ritenere che il diritto inciso possa essere indotto ad oggetto di un processo contenzioso a cognizione piena.
La particolarità, però, delle ipotesi ora in esame è data dalla circostanza che l’eventuale accertamento in sede di cognizione piena dell’insussistenza della giusta causa di rimozione non potrà mai comportare l’integrazione giudiziale nelle funzioni di tutore, amministratore, liquidatore, sindaco, ecc…; la tutela giurisdizionale offerta dal processo a cognizione piena non sarà, cioè, mai una tutela specifica o reale, ma solo una tutela risarcitoria o per equivalente monetario.
La minore intensità della tutela di tali diritti non deriva però da limitazioni di ordine processuale, bensì unicamente da motivi di diritto sostanziale: è a livello di diritto sostanziale che le situazioni soggettive proprie del tutore, amministratore, liquidatore, sindaco sono state configurate come situazioni soggettive destinate a cedere a fronte dell’interesse contrapposto dell’incapace, del condominio, della società.
Il diritto soggettivo del tutore, amministratore, liquidatore, sindaco inciso a seguito della rimozione disposta dal giudice camerale potrebbe ricevere tutela “specifica” solo dal giudice camerale in via di revoca, ma in sede di revoca il giudice provvederà pur sempre, solo ed innanzitutto, alla gestione dell’interesse che gli è demandato, più che alla tutela del diritto soggettivo, funzione che fuoriesce dalle specifiche attribuzioni del giudice camerale;
lo schema è costruttivo finora descritto trova piena applicazione anche nelle ipotesi in cui il provvedimento camerale abbia ad oggetto autorizzazioni o nomine.
Anche in queste ipotesi il giudice innanzi al quale in sede contenziosa sia dedotta l’invalidità del negozio stipulato sulla base del provvedimento camerale potrà ben conoscere a cognizione piena ed in via incidentale dell’illegittimità del provvedimento camerale: l’invalidità del provvedimento camerale infatti determina la mancanza di uno dei requisiti cui il legislatore subordina il perfezionamento della fattispecie negoziale oggetto immediato del processo contenzioso.
Al giudice del contenzioso sarà però preclusa qualsiasi indagine sul merito delle scelte effettuate dal giudice camerale, merito il cui riesame può essere provocato solo in via di revoca.

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