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L’accertamento del credito dei creditori intervenuti


Nel processo di espropriazione forzata manca una fase destinata all’accertamento necessario dell’esistenza del credito dei creditori intervenuti.
Centrale a tale riguardo è l’art. 512 c.p.c. il quale prevede una quarta specie di opposizione, l’opposizione in sede di distribuzione, che si aggiunge all’opposizione all’esecuzione, all’opposizione agli atti esecutivi e all’opposizione di terzo all’esecuzione.
L’art. 512 c.p.c. prevede che in sede di distribuzione possano sorgere controversie in ordine all’esistenza o all’ammontare del credito del creditore intervenuto, ovvero in ordine all’esistenza di diritti di prelazione; in tal caso “il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza” impugnabile attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
Il giudice con l’ordinanza può sospendere in tutto o in parte la distribuzione.
Ai sensi dell’art. 512 c.p.c. l’accertamento del credito dei creditori intervenuti non è necessario, ma solo eventuale, se ed in quanto in sede di distribuzione sorga una controversia.
Con riferimento ai creditori muniti di titolo esecutivo, un accertamento giudiziale del loro credito può essere provocato dal debitore già prima della fase della distribuzione: poiché i creditori in esame sono legittimati a provocare la vendita forzata, contro di essi sarà proponibile da parte del debitore opposizione all’esecuzione sin dal momento del loro intervento.
Se, nonostante la proposta opposizione all’esecuzione, si perviene egualmente alla vendita forzata, l’opposizione all’esecuzione si converte in opposizione in sede di distribuzione.
Con riferimento ai creditori non muniti di titolo esecutivo, la soluzione accolta dal legislatore è estremamente semplice: il consentire, come unica possibilità di accertamento del loro credito, l’accertamento eventualmente provocato in sede di distribuzione del ricavato a seguito di opposizione  in sede di distribuzione.
Con la sola eccezione dei creditori intervenuti che possono vantare un accertamento passato in giudicato dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito, riguardo a tutti gli altri creditori intervenuti che partecipano alla distribuzione in virtù dell’operare del meccanismo della non contestazione si pone il delicato problema relativo alla stabilità o no della distribuzione del ricavato.
Al riguardo sono state prospettate tre soluzioni principali.

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