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L’appello principale, l’appello incidentale e la funzione dei motivi specifici di impugnazione


L’appello principale si propone nei termini previsti dalla legge con atto di citazione; esso deve contenere: “l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici dell’impugnazione” (cioè delle censure rivolte alla sentenza di primo grado).
L’appellante non si può limitare a richiedere in generico riesame della controversia; una prima delimitazione dell’oggetto del giudizio di appello avviene pertanto tramite tali censure.
I motivi specifici di impugnazione individuano le parti della sentenza impugnata rispetto alle quali la parte praticamente soccombente vuole provocare un riesame.
Per le restanti parti (o capi) non impugnati, si determina il passaggio in giudicato alla stregua del fenomeno della cosiddetta acquiescenza tacita qualificata.
L’appellato, se è anch’esso praticamente soccombente, può proporre appello incidentale nella forma della comparsa di risposta che deve essere “depositata in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione”.
L’appello incidentale deve contenere anch’esso i “motivi specifici dell’impugnazione”, i quali permettono l’individuazione delle parti della sentenza impugnata e quindi delle parti del rapporto sostanziale controverso sulle quali l’appellato invoca il riesame.
A questo punto è necessario un ulteriore approfondimento sul senso e sulla portata dei motivi specifici di impugnazione.
Al riguardo emergono soprattutto due possibilità interpretative.
Secondo la prima, i motivi specifici di impugnazione sono anche il veicolo, tendenzialmente esclusivo, per devolvere al giudice d’appello le questioni tramite il cui esame potere conoscere del rapporto sostanziale controverso.
Secondo questa prima posizione, il compito dei motivi specifici di impugnazione non è solo l’individuazione della parte di sentenza impugnata e tramite questa l’individuazione della parte del rapporto sostanziale controverso in primo grado devoluta al giudice d’appello; le specifiche censure sono necessarie anche per conoscere quali questioni di fatto o di diritto potranno essere riesaminate in appello.
La seconda interpretazione considera i motivi specifici di impugnazione solo come elementi individuatori della parte di sentenza appellata e, per tale tramite, della parte del rapporto sostanziale controverso in primo grado devoluta al giudice d’appello; entro tali limiti al giudice d’appello sarebbero però automaticamente devolute anche tutte le questioni di fatto o di diritto sollevate, o comunque conoscibili in primo grado, che costituiscano o possano costituire antecedente logico necessario ai fini della pronuncia sull’esistenza o inesistenza della parte del rapporto sostanziale controverso devoluta al giudice d’appello.

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