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La vendita, l’assegnazione forzata e l’opposizione di terzo all’esecuzione


La vendita forzata ha la funzione di trasformare il bene pignorato in denaro che costituirà poi oggetto di distribuzione tra i creditori concorrenti.
Alla vendita forzata non si perviene d’ufficio, ma a seguito di istanza presentata dal creditore pignorante o da un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
L’istanza va proposta nel rispetto del termine dilatorio di 10 giorni e del termine di decadenza di 90 giorni dal pignoramento.
Ove sia proposta successivamente, si verifica una situazione di inattività che determina l’estinzione del processo; l’estinzione non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione del debitore.
La disciplina procedurale della vendita forzata può essere così sintetizzata:
- la vendita immobiliare ha luogo sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, che è, ad un tempo, organo deliberativo delle modalità attraverso cui la vendita deve avvenire ed esecutivo dei propri provvedimenti;
- la vendita mobiliare ha luogo in forme semplificate; il giudice dell’esecuzione è solo organo deliberativo in ordine alle modalità della vendita, vendita che poi sarà eseguita o a mezzo di un commissionario o all’incanto tramite il cancelliere, l’ufficiale giudiziario o istituti specializzati;
- la vendita forzata si effettua sempre per contanti: se il prezzo non è pagato, l’aggiudicatario è dichiarato decaduto e si procede ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.

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