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Neutralizzare i danni dell’attore che ha ragione per la durata del processo a cognizione piena


È agevole constatare come la tutela cautelare si è sempre storicamente collocata nell’ambito dei rimedi indicati sopra relativamente alla durata del processo al punto 3., ricoprendone un settore più o meno ampio a seconda delle scelte effettuate dal legislatore positivo in ordine ai rapporti tra la tutela sommaria cautelare e la tutela sommaria non cautelare.
La tutela cautelare non si caratterizza per una sua funzione esclusiva, poiché la stessa funzione di evitare che la durata del processo torni a danno dell’attore che ha ragione è assolta anche da specifici istituti di diritto sostanziale o da specifici rimedi di carattere processuale profondamente diversi quanto a struttura.
Queste precisazioni non sono prive di valore pratico in quanto valgono de iure o de facto ad escludere la sussistenza di un requisito peculiare della tutela cautelare, il periculum in mora, quando i danni derivanti dalla durata del processo di cognizione sono già neutralizzati da altri istituti di carattere sostanziale o processuale.

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