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Nullità della sentenza o del procedimento


Attraverso tale motivo di ricorso possono essere fatte valere tutte quelle violazioni della legge processuale, quegli errores in procedendo che viziano la sentenza direttamente, perché intervenuti nella sua formazione, o indirettamente, per derivazione da nullità del procedimento.
Si può trattare di vizi di attività realizzatisi nel corso del giudizio di appello o di primo grado.
Quanto ai vizi verificatisi in primo grado occorre distinguere: se si tratta di vizi non rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché il vizio sia deducibile in cassazione occorre che sia stato eccepito o rilevato in primo grado ed altresì che abbia costituito oggetto di un motivo specifico l’appello, appena altrimenti il maturare di una preclusione; se si tratta di vizi rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il vizio potrà essere dedotto in cassazione solo se il giudice di primo grado non si sia pronunciato sulla relativa questione ovvero se, essendosi questi pronunciato, il vizio abbia costituito motivo specifico d’appello; ove né il giudice di primo grado né il giudice d’appello abbiano rilevato (d’ufficio o su eccezione di parte) il vizio, questo sarà rilevabile d’ufficio dalla Corte indipendentemente dalla sua deduzione quale motivo specifico di ricorso.

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