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Osservazioni introduttive sull'esecuzione forzata


La tutela giurisdizionale dei diritti non è esaurita dalla cognizione (piena o sommaria) e dal giudizio che ne è il risultato.
Lo scopo del processo è la concretizzazione del comando astratto, l’attuazione della legge, il “dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire alla stregua della legge sostanziale”.
Ne segue che un sistema di tutela giurisdizionale deve provvedere non solo all’accertamento di chi ha ragione e di chi ha torto, ma anche alla soddisfazione concreta dei diritti.
Il processo di cognizione, in difetto della successiva spontanea cooperazione dell’obbligato, è insufficiente a garantire al titolare del diritto il godimento del bene.
L’esecuzione ha per scopo la rimozione di quegli ostacoli che non consentirebbero al titolare del diritto e il godimento del bene, che siano posti ostacoli che non consentirebbero al titolare del diritto di godimento del bene.
In caso di inadempimento o di minaccia di inadempimento, si può tutelare il titolare del diritto attraverso due tecniche diverse:
- la prima tecnica (cosiddetta esecuzione processuale indiretta o misure coercitive) è diretta a costringere l’obbligato a tenere la condotta necessaria per consentire al titolare del diritto di godere il bene assicuratogli dalla legge sostanziale;
- la seconda tecnica utilizzabile è la tecnica dell’esecuzione forzata.
Essa consiste nel far sì che il titolare del diritto possa ottenere, tramite l’attività surrogatoria di un terzo che si sostituisce all’obbligato, quegli stessi beni o utilità assicuratigli dalla legge sostanziale.
Caratteristica dei processi di esecuzione forzata è l’emanazione di una serie di provvedimenti e il compimento di una serie di attività da parte dell’ufficio giudiziario tramite cui privare l’obbligato della tutela giuridica che potrebbe giovargli per conservare quel godimento del bene che per adempiere dovrebbe abbandonare.
Nei processi di esecuzione forzata talvolta si può rendere necessario l’impiego della forza fisica, ma tale ricorso alla forza non può avvenire se non ad opera di soggetti che appartengano all’ufficio giudiziario.

Sia il codice civile sia il codice di procedura civile distinguono in processi di esecuzione forzata a seconda dell’oggetto dell’obbligo inadempiuto: l’espropriazione forzata, in ipotesi di inadempimento dell’obbligo di pagare una somma di denaro, l’esecuzione per consegna o rilascio, in ipotesi di inadempimento dell’obbligo di consegnare un bene mobile o rilasciare un bene immobile, l’esecuzione di obblighi di fare o di non fare, in caso di inadempimento dell’obbligo di eseguire un’opera o di distruggere un’opera effettuata in violazione di un obbligo di non fare.

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