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Primo schema di connessione per pregiudizialità/dipendenza


Il primo schema di pregiudizialità/dipendenza riguarda le cause di garanzia cumulate nel processo instaurato contro il garantito (rivendicante/compratore/venditore, danneggiato/responsabile del danno/società assicuratrice, consumatore/dettagliante/produttore).
È opportuno tenere presente che la giurisprudenza opera un distinguo netto tra le fattispecie di garanzia, qualificandole come “garanzia propria” ovvero come “garanzia impropria”: qualifica come garanzia propria i fenomeni di garanzia da trasferimento di diritti (e da vincoli di coobbligazione) in cui la domanda di garanzia si fonda sullo stesso titolo della domanda principale, mentre qualifica garanzia impropria i fenomeni di garanzia derivante da assicurazioni per la responsabilità civile o da vendite a catena, ecc…, in cui mancherebbe l’identità del titolo.
Cerchiamo di riflettere su alcune delle molte vicende che possono verificarsi nella pratica:

1. in una prima ipotesi, può verificarsi in primo grado l’accoglimento sia della domanda principale sia della domanda dipendente di garanzia:
a) successivamente il garantito, soccombente nei confronti dell’attore principale, impugna nei confronti di questo.
L’ipotesi rientra certamente nell’ambito di applicazione dell’art. 331 c.p.c.; nell’ipotesi ora in esame, ove ciò non si verificasse, si avrebbe il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del garante a prestare la garanzia a favore del garantito contemporaneamente allo svolgersi in secondo grado del giudizio sul rapporto pregiudiziale, con l’assurdo che in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado a vantaggio del garantito, questi, per un verso, nulla dovrebbe all’attore originario, per altro verso, lucrerebbe la garanzia prestata dal terzo.
Questa conclusione è imposta anche dall’art. 336 c.p.c. secondo cui la riforma o cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata;
b) se, invece, è il garante che impugna contro il garantito, occorre distinguere, poiché l’inserimento di questa ipotesi nell’ambito della disciplina dettata dall’art. 331 o 332 c.p.c. dipende dal contenuto dell’impugnazione:
- se il garante nuove contestazioni relative esclusivamente alla porto di garanzia, ben può il giudizio di impugnazione svolgersi solo tra impugnante e impugnato e quindi la fattispecie in esame ricadere nell’ambito delle cause scindibili ex art. 332 c.p.c.;
- se il garante si difende censurando la decisione che ha riconosciuto il diritto dell’attore principale, in tal modo rimette in discussione il rapporto pregiudiziale.
Problematico è dire se in ipotesi di tale specie si applica la disciplina dell’art. 331 c.p.c., con la conseguenza per un verso che al processo deve partecipare anche l’attore principale oltre al garantito, per altro verso che l’accertamento del rapporto pregiudiziale a è destinato ad avere efficacia non solo nei rapporti garantito/garante, ma anche in quelli tra attore originario e garantito; o, invece, si applica la disciplina dell’art. 332 c.p.c., con la conseguenza che, ove il garantito non impugni a sua volta contro l’attore originario, l’accertamento del rapporto pregiudiziale sarà effettuato in via incidentale tra i soli garante e garantito, ed avrà efficacia solo ai fini del rapporto dipendente di garanzia.
La soluzione accolta dalla giurisprudenza sostiene che sarebbe applicabile l’art. 331 c.p.c. in caso di garanzia propria, e l’art. 332 c.p.c. in caso di garanzia impropria: una simile differenziazione non trova giustificazione alcuna, poiché il fenomeno di pregiudizialità/dipendenza sussiste in entrambe le ipotesi.

2. In una seconda ipotesi può verificarsi in primo grado l’accoglimento della domanda dell’attore principale e la reiezione della domanda di garanzia proposta dal convenuto principale nei confronti del garante:
a) successivamente, il convenuto principale, doppiamente soccombente, impugna soltanto nei confronti dell’attore; in questo caso, non segue la deduzione automatica in giudizio del rapporto di garanzia, ma questa segue soltanto all’impugnazione del garantito (cioè è applicabile la disciplina dell’art. 332 c.p.c.);
b) se invece l’impugnazione viene proposta soltanto nei confronti del garante, una cosa è certa: indipendentemente dall’applicazione della disciplina riservata alle cause tra loro dipendenti ovvero a quelle scindibili, al garante deve essere consentita la facoltà di rimettere in discussione, in via di impugnazione incidentale anche tardiva condizionata, il rapporto pregiudiziale per contestare in via subordinata quello dipendente di garanzia (l’accertamento del rapporto pregiudiziale avverrà con efficacia anche nei confronti dell’attore originario o solo in via incidentale alla stessa identica stregua di quanto si è affermato in i-2-2).

3. In una terza ipotesi può verificarsi che la domanda principale sia respinta e, di conseguenza, sia dichiarata assorbita la domanda dipendente di garanzia; dubbio è, in questo caso, se, a seguito dell’impugnazione dell’attore principale, il rapporto di garanzia segua automaticamente (in applicazione dell’art. 331 c.p.c.), ovvero, come appare forse più corretto in un processo dominato dall’impulso di parte, soltanto in presenza della riproposizione della domanda nei confronti del garante.

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