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Rapporti tra giudizio arbitrale e giurisdizione statale


È opportuno, a questo punto dell’analisi, accennare ai rapporti tra giudizio arbitrale e giurisdizione statale.
In questa sede mi sembra sufficiente sottolineare come l’arbitrato è fenomeno privato fino alla sottoscrizione del lodo: da questo momento il lodo, ed il lodo soltanto, è recepito nella giurisdizione statale e ad esso è attribuita efficacia di sentenza.
Importanti sono le conseguenze: la pendenza del giudizio arbitrale non produce l’effetto della litispendenza, né può determinare sospensione del processo civile, ecc…; una volta sottoscritto il lodo, dovrebbe invece essere possibile, in caso di dichiarazione di incompetenza degli arbitri, la trasmigrazione del processo davanti al giudice competente, così come dovrebbe risolversi il problema del coordinamento tra giudizio di impugnazione per nullità e processi civili aventi oggetto identico o connesso per ragioni di incompatibilità o di pregiudizialità.
Il dire che fino al momento della sottoscrizione del lodo l’arbitrato è fenomeno privato, non significa affatto escludere che esso possa essere fenomeno rilevante a taluni effetti nell’ordinamento statale.
A tale riguardo è da ricordare come al compromesso o alla clausola compromissoria sia ricollegata a favore della parte convenuta davanti al giudice statale un’eccezione, la cosiddetta eccezione di compromesso, per escludere la trattazione del merito da parte di quest’ultimo.
Ancora, le domande proposte innanzi agli arbitri possono essere trascritte e sono idonee a produrre tutti gli effetti sostanziali ricollegati dall’ordinamento alla domanda giudiziale.

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