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Sentenze definitive d’appello di riforma occasionate da motivi di rito inerenti al giudizio di primo grado


Le sentenze definitive di riforma possono essere emanate per motivi inerenti alla giurisdizione, alla competenza e ad altri errores in procedendo relativi al giudizio di primo grado.
La sentenza d’appello che riforma la sentenza declinatoria della giurisdizione è ottenibile quando le parti hanno scelto il regime ordinario di impugnazione.
Si parla di scelta perché le parti potevano optare per il rimedio straordinario: il regolamento di giurisdizione.
La sentenza d’appello che afferma la giurisdizione negata dal primo giudice comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, dove verrà svolto il giudizio di merito non effettuato a causa della pronuncia declinatoria.
La sentenza d’appello che riforma la sentenza di merito per difetto di giurisdizione ha invece contenuto meramente rescindente e sarà ricorribile in cassazione.
La sentenza d’appello di riforma per motivi inerenti alla competenza è ottenibile unicamente quando il giudice di primo grado ha affermato la propria competenza e si è pronunciato sul merito e ciò perché la sentenza declinatoria di competenza è inappellabile e suscettibile soltanto di regolamento di competenza.
La sentenza d’appello che dichiari errata la decisione sulla questione di competenza riforma sia la parte pregiudiziale della sentenza di primo grado relativa alla competenza, sia la parte dipendente relativa alla decisione di merito.
In tal caso però la sentenza d’appello dovrà contenere anche l’indicazione del giudice competente, affinché la causa possa essere riassunta innanzi ad esso nel termine di 6 mesi ad opera delle parti
Si avrà pertanto la pronuncia della sentenza meramente rescindente.
In ipotesi di altri errores in procedendo verificatisi nel giudizio di primo grado, e fatti valere in appello, si applica normalmente la regola generale prevista all’art. 354 c.p.c.: il giudice d’appello, una volta dichiarata la nullità di un atto del processo di primo grado deve disporne la rinnovazione in appello e quindi pronunciarsi sul merito.
Sono delle ipotesi eccezionali previsti in via tassativa dall’art. 354 c.p.c., alle quali si aggiungono le due ipotesi già viste in ordine al difetto di giurisdizione o di competenza del giudice di primo grado, il giudice d’appello che accerti l’errore in procedendo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado emana solo la sentenza rescindente e rimette la causa al giudice di primo grado per lo svolgimento della fase rescissoria.
Questa disciplina eccezionale si realizza nei casi di:
- nullità della notifica della citazione;
- mancata integrazione del contraddittorio;
- estromissione di una parte che non doveva essere estromessa;
- nullità o inesistenza della sentenza per difetto di sottoscrizione;
- erronea dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado.

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