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Disciplina del meccanismo processuale davanti al giudice di pace (d. lgs. N. 274/2000)




Art. 11: le indagini sono fatte prevalentemente dalla polizia giudiziaria, titolare delle investigazioni contro la persona sottoposta alle indagini.  Per questo sono indagini particolari rispetto a quelle del giudice ordinario. Tali indagini terminano con una relazione scritta entro il termine di 4 mesi.

Art. 12: salvo ritenga ricorrere all'archiviazione, il p.m. esercita l'azione.
Art. 13: la polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o i singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.
Art. 14: il p.m. provvede all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

Art. 15: a questo punto il p.m. può assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale oppure ritenere necessarie ulteriori indagini.

Al termine delle indagini, oppure laddove non ritenga necessarie ulteriori investigazioni dopo aver acquisito direttamente la notizia di reato o dopo aver ricevuto la relazione della polizia giudiziaria, il p.m. deve scegliere tra:
1. archiviazione (art. 17);
2. esercizio dell'azione penale (art. 20).
L'atto di esercizio dell'azione penale è strutturato come autorizzazione alla citazione dell'imputato. La vocatio in iudicium dell'imputato avviene con atto di citazione emanato dal p.m. e notificato, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno 30 giorni prima dell'udienza.

Oltre che nelle forme sin qui descritte, la citazione in giudizio dell'imputato può essere disposta dal giudice di pace all'esito di una procedura di instaurazione del processo che ha come protagonista la persona offesa dal reato, la quale può stimolare, mediante ricorso immediato al giudice di pace, una atipica vocatio in iudicium dell'imputato non preceduta da indagini preliminari (art. 21 e seg.). tale ricorso va fatto e compilato a determinate condizioni (art. 112 Cost.), poiché il p.m. deve sempre avere la possibilità di intervenire in via sussidiaria o complementare.
Art. 22: Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, e' presentato, a cura del ricorrente, nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
Art. 25: entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
Il giudice di pace, se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ne dispone la trasmissione al p.m. per l'ulteriore corso del procedimento (art. 26); altrimenti entro 20 giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto (art. 27).
Ci può essere una condotta omissiva del p.m. e non di meno il giudice di pace può andare avanti. Questo perché altrimenti ci sarebbe un esercizio diretto del privato.

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento.
Il dibattimento si svolge nelle forme semplificate del procedimento di fronte al giudice monocratico (art. 32); non abbiamo i procedimenti speciali.
Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.
Il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva. La motivazione della sentenza e' redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.

Art. 33,1: possibilità di applicare la condanna di permanenza domiciliare.
Art. 33,2: possibilità di applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità.
Art. 34,1-2: problema: nella tenuità del fatto c'è il rischio che si annidi l'eluizione di azioni penali che invece andrebbero esercitate. L'art. 34 è stato quindi riformato e prevede che "il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
Se e' stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono".
Art. 35: è anche questa una causa di archiviazione per mezzo di risarcimento del danno. Non è stata menzionata dall'art. 17 perché già la prevede l'art. 411 senza indicarla esplicitamente.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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