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Il Giudicato Penale




Esiste un'accezione lata ed un'accezione ristretta di giudicato:
- esecuzione in senso lato sono gli effetti che questo produce nel mondo giuridico, effetti riconducibili al provvedimento divenuto irrevocabile;
- esecuzione in senso ristretto è la concreta attuazione, da parte degli organi dello Stato, del comando espresso nel dispositivo del provvedimento giurisdizionale (sentenza), anche contro la volontà dell'interessato. In questa accezione non rientrano né il ne bis in idem, né gli effetti extra penali. Inoltre non vi rientrano gli effetti penali della sentenza di condanna, cioè quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo che derivano ex lege dalla decisione di condanna.

Esecuzione deriva da ex equi = seguire = prosecuzione del procedimento quando è stata pronunciata una sentenza.

La distinzione appena fatta trova un suo fondamento da un lato negli artt. 649, 651 e 654 c.p.p.; dall'altro nell'art. 650 c.p.p. che introduce la nozione di esecutività, cioè l'astratta idoneità della sentenza, o meglio dei comandi in essa contenuti, ad essere concretamente attuata dagli organi statuali.
Bisogna vedere quando e quali sentenze siano suscettibili di acquisire questa esecutività. Lo sono le sentenze di condanna, le quali determinano la pena e le altre sanzioni conseguenti l'accertamento di colpevolezza dell'imputato. Tuttavia, nella sospensione condizionale, l'ordine di sottoporre il condannato viene neutralizzato da quello di sospensione.
L'esecutività rispetto alle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere è più complessa perché queste sentenze si limitano a constatare che non esistono i presupposti per l'applicazione della legge penale. In generale si reputa però che anche queste sentenze siano dotate di esecutività.

Una sentenza diventa esecutiva dopo che si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza, perché c'è la presunzione di innocenza. Nelle Carte internazionali tale presunzione opera solo in un grado di giudizio. Le due regole che derivano dalla presunzione di innocenza sono:
1. la regola di giudizio: nel dubbio un imputato va prosciolto;
2. la regola di trattamento: prima del passaggio in giudicato una persona non può subire un'esecuzione di pena; deve essere trattato come un innocente. L'art. 13 Cost. garantisce l'inviolabilità della libertà personale e all'ultimo comma stabilisce che la legge deve regolare la durata della custodia cautelare.

L'esecutività è quindi collegata alla sua irrevocabilità e quindi al passaggio in giudicato della sentenza. Il concetto di irrevocabilità è sancito dall'art. 648 c.p.p.
Ci sono due casi in cui è difficile capire che cosa passa in giudicato:
- quello del rapporto tra inammissibilità dell'impugnazione e irrevocabilità;
- giudicato parziale: non sempre la sentenza viene impugnata per intero. In particolare può essere impugnato un solo capo quando c'è un imputato che ha più imputazioni (processo oggettivo cumulativo). Nel caso di processo soggettivo cumulativo ci sono invece uno o più reati ma commessi da una persona. Il problema è stabilire se ciò che non è stato impugnato diventa irrevocabile immediatamente. Vanno distinti i casi relativi all'impugnazione dei capi dai casi relativi all'impugnazione dei punti.
Secondo alcuni (posizione dominante) la sentenza nei confronti del soggetto che non impugna passa in giudicato.
Secondo altri (posizione più garantista) opererebbe l'effetto estensivo, che opera come rimedio preventivo ad un conflitto teorico di giudicati.
Secondo alcuni ciascuna impugnazione passa in giudicato separatamente; secondo altri trova applicazione l'art. 624 c.p.p.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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