Skip to content

La discussione e la deliberazione della sentenza




Esaurita l'assunzione delle prove si ha lo svolgimento della discussione ed al riguardo l'art. 523 c.p.p. stabilisce che il p.m. e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni. In particolare, la parte civile deve presentare conclusioni scritte indicando, ove sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione dell'ammontare dei danni stessi. Il p.m. ed i difensori delle parti private possono replicare ma la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. In ogni caso l'imputato ed il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano. Come regola generale non è consentito interrompere la discussione per l'assunzione di nuove prove a meno che non si verifichi un caso di assoluta necessità ed allora il giudice provvederà ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
Una volta esaurita la discussione il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si passa alla deliberazione della sentenza. A norma dell'art. 526,1 c.p.p., il giudice non può utilizzare ai fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
Alla deliberazione collegiale si provvede secondo le regole indicate dall'art. 527 c.p.p. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Successivamente si decidono le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione stessa e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile. Tutti i giudici votano, dopo aver espresso le loro ragioni, su ciascuna questione ed il presidente raccoglie i voti. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena e la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato. Il legislatore, nel disciplinare la formazione della volontà dell'organo giurisdizionale collegiale, ha seguito il criterio della deliberazione a maggioranza in base al quale le dichiarazioni singole si uniscono e si combinano, confluendo nell'unica dichiarazione. Senonchè la tutela dell'interesse alla formazione dell'atto collegiale non trova una completa attuazione nel principio di maggioranza poiché negli organi collegiali paritari la formazione di una maggioranza risulta impossibile allorquando si manifestino nel collegio più opinioni e sussista parità di voti. Di qui la necessità di una ulteriore regola per tutelare il predetto interesse. Orbene, mentre abitualmente il legislatore dispone che, in caso di parità di voti, debba prevalere la tesi per cui ha votato il presidente del collegio, tale criterio è stato abbandonato, in attuazione del favor rei, allorchè si tratti dell'emanazione di una sentenza penale, stabilendo che debba prevalere la soluzione più favorevole all'imputato.
Va ricordato che l'art. 125,5 c.p.p. stabilisce che, su richiesta di un componente il collegio che non abbia espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposto e redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti.
Una volta conclusa la deliberazione il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo la redazione del dispositivo deve essere redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Peraltro, ove non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, si deve provvedere alla stessa non oltre il 15. giorno della pronuncia. Se, poi, la stesura della motivazione risulti particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero o la gravità delle imputazioni, il giudice, ove ritenga di non poter rispettare il termine dei 15 gg., può indicare nel dispositivo un termine più lungo non eccedente comunque il 90. giorno da quello della pronuncia. Il presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti, per una sola volta e per un periodo massimo di 90 gg., esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudici di primo grado provvede il presidente del tribunale.
Ai sensi dell'art. 545 c.p.p. la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo e, se vi sia stata motivazione contestuale, mediate la lettura della motivazione, che può essere sostituita da una esposizione riassuntiva.
L'art. 546 c.p.p. dispone che la sentenza deve contenere:
1) l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
2) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
3) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
4) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata ed inoltre l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibile le prove contrarie;
5) il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicabili;
6) la data e la sottoscrizione del giudice.
La sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, se manca la sottoscrizione del giudice ed infine se manca la motivazione intendendo per carenza di motivazione non soltanto la mancanza formale ma anche l'impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.