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La notizia di reato. Le condizioni di procedibilità




Secondo l'art. 330 c.p.p. il p.m. e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato ad essi presentate o trasmesse, intendendosi per notizia di reato qualunque informazione scritta od orale effettuata all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che abbia l'obbligo di riferire alla prima avente ad oggetto un fatto nel quale siano ravvisabili estremi di reato. La notizia di reato (notitia criminis) può essere data da una denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio oppure da una denuncia da parte di privati o da un referto.
Il processo penale ha inizio in seguito alla notizia di un reato senza che occorra una manifestazione di volontà diretta a determinare il processo stesso; ma in certi casi tale manifestazione è necessaria e deve provenire dalla persona offesa (querela, istanza) oppure dalla pubblica autorità (richiesta, autorizzazione a procedere).
La querela consiste in una dichiarazione mediante la quale, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, il soggetto che ha il diritto di proporla manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.
L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa e consiste in una manifestazione di volontà irrevocabile con cui si chiede che si proceda in ordine ai delitti comuni commessi all'estero dal cittadino, per i quali la legge fissi la pena della reclusione inferiore nel minimo a tre anni ed in ordine ai delitti comuni commessi all'estero dallo straniero, in danno dello Stato o di un cittadino italiano, per i quali la legge preveda la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.
La richiesta è un atto amministrativo discrezionale spettante al ministro della giustizia, necessario per la perseguibilità dei delitti politici commessi in territorio estero dal cittadino o dallo straniero nonché per la perseguibilità dei delitti comuni del cittadino all'estero o dallo straniero all'estero.
L'autorizzazione a procedere è richiesta dal p.m. prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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