Skip to content

La rimessione




Una deroga alla competenza per territorio può verificarsi, altresì, in conseguenza della rimessione del processo prevista dall'art. 45 c.p.p., secondo cui "in ogni stato e grado del processo di merito quando gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto".
Sui presupposti della rimessione occorre effettuare alcune precisazioni. In primo luogo, le situazioni locali idonee a turbare lo svolgimento del processo debbono avere la connotazione della gravità.
Inoltre, la legge processuale consente di disporre la translatio iudicii solo quando le situazioni di turbativa ambientale siano non altrimenti eliminabili.

L'art. 45 c.p.p. richiede, poi, che le situazioni di possibile turbativa del processo siano di carattere locale. Questo significa che deve trattarsi di situazioni esterne al processo, radicate nell'ambiente che circonda il processo medesimo.
La richiesta di rimessione deve essere depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice nonché notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazione. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti provoca l'inammissibilità della richiesta di rimessione.

Per quanto riguarda gli effetti della richiesta di rimessione sul processo nel corso del quale la richiesta stessa è depositata, l'art. 47 c.p.p. stabilisce che, in seguito alla presentazione della richiesta di rimessione, il giudice a cui è presentata la richiesta stessa può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta e la Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione del processo è obbligatoria prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione. Tale sospensione  obbligatoria non trova attuazione soltanto quando la richiesta di rimessione non risulti fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra richiesta di rimessione già rigettata o dichiarata inammissibile.

La sospensione del processo provoca, peraltro, la sospensione della prescrizione nonchè, allorquando la richiesta di rimessione sia stata proposta dall'imputato, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. La prescrizione ed i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

L'ordinanza di accoglimento della richiesta di rimessione deve essere comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al p.m. e notificata alle parti private. Il giudice designato dalla Corte di cassazione deve procedere alla rinnovazione degli atti compiuti antecedentemente all'accoglimento della richiesta di rimessione allorquando gli sia stato richiesto da una delle parti e sempreché non si tratti di atti a irripetibilità sopravvenuta.
La richiesta di rimessione, anche quando sia stata accolta, non impedisce al p.m. o all'imputato di chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice e l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che tale richiesta sia nuovamente proposta sempreché sia fondata su nuovi elementi.

L'istituto della rimessione opera esclusivamente in relazione alla fase che consegue all'esercizio dell'azione penale e, quindi, alla formulazione dell'imputazione.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.