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La riunione e la separazione dei processi




Quando più reati appartengano alla competenza del medesimo giudice e ricorrano determinate condizioni stabilite dalla legga, è previsto che possa venire celebrato un unico processo cumulativo, previa riunione dei procedimenti relativi a ciascuna singola ipotesi di reato.

La riunione dei processi è consentita a tre condizioni:
1. i processi devono essere pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice;
2. la riunione non deve determinare un ritardo nella definizione dei processi medesimi;
3. i reati oggetto del processo cumulativo devono essere in rapporto tra di loro in quanto uniti dal vincolo della connessione o dal vincolo del collegamento investigativo.

La disciplina della riunione costituisce per certi versi il completamento della disciplina della connessione. Rendendo competente un unico giudice in ordine a reati che sarebbero di competenza di giudici diversi, l'istituto della connessione ha infatti lo scopo di evitare possibili contrasti di giudicati. Ma questa finalità non potrebbe essere compiutamente realizzata se, oltre a prevedere l'attribuzione della competenza ad uno stesso giudice, non si consentisse anche la celebrazione del processo cumulativo.
Tuttavia, la riunione è un istituto che può prescindere dalla connessione, in quanto possono essere riuniti anche processi la cui cognizione appartenga allo stesso giudice per effetto delle regole ordinarie di individuazione della competenza.
A differenza della connessione, la riunione dei processi non determina deroghe alla ordinaria competenza per materia e territorio, in quanto interviene in un momento successivo all'individuazione del giudice competente; inoltre la riunione è consentita in tutti i casi di connessione, ma non soltanto in tali casi.
Una volta riuniti, i processi devono venire separati nei casi previsti, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.
Inoltre la separazione può essere disposta sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utila ai fini della speditezza del processo.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, il giudice ordina la separazione dei processi qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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