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Ricorribilità soggettiva




Per quanto concerne la legittimazione a proporre il ricorso, l'art. 607 c.p.p. stabilisce che l'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere e che può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali. Ciò è consentito anche al difensore, purchè iscritto in un apposito albo.
Con riferimento alla legittimazione del p.m., l'art. 608 c.p.p. dispone che:
- il procuratore generale presso la Corte d'appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile;
- il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla Corte d'assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale;
- il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'art. 569 c.p.p. (pena accessoria) e da altre disposizioni.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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