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Il procedimento di deliberazione avanti alla corte d’appello


L’accordo di Villa Madama disciplina il procedimento avanti la corte d’appello col quale vengono dichiarate efficaci nell’ordinamento statuale le sentenze di nullità pronunciate dai tribunali della chiesa. Conseguentemente a detto riconoscimento, anche nell’ordinamento statale scompaiono con efficacia ex tunc, gli effetti personali e patrimoniale derivanti derivanti dal vincolo coniugale.
Detto procedimento ha recepito i principi esplicitati dalla corte cost. che ha enucleato 2 principi supremi ai quali devono attenersi i procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche e cioè che la corte d’appello verifichi che nel processo canonico sia stato rispettato il diritto delle parti di agire e resistere in giudizio in modo non difforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano e che la sentenza ecclesiastica non sia contraria all’ordine pubblico interno.
Mentre la legge di diritto internazionale prevede l’efficacia automatica delle sentenze straniere, l’art. 2 di detta legge specifica che essa non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e quindi anche l’accordo di Villa madama
La corte d’appello territorialmente competente per la delibazione è quella nel cui distretto è situato il comune dove il matrimonio concordatario è stato trascritto secondo la regola per cui la competenza territoriale è in funzione del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
Perché sia oggetto di delibazione una sentenza deve essere passata in giudicato. Poiché la sentenza ecclesiastica di nullità, secondo il diritto canonico non passa mai in giudicato, si considera la sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico. Infatti in diritto canonico vige, in materia di stato delle persone il principio della doppia sentenza conforme per cui non basta una sentenza a favore della nullità ma questa deve essere confermata da una sentenza d’appello o di grado superiore per lo stesso capo di nullità. Ai fini della delibazione occorre che la sentenza come sopra confermata sia munita del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo ossia del supremo tribunale della segnatra apostolica.. tale decreto costituisce una condizione dell’azione di delibazione incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza positiva di accoglimento; non passando la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale in giudicato, è sempre possibile riaprire il giudizio avanti il tribunale ecclesiastico d’appello per gravi e nuovi motivi.
si ricava che:
- la sentenza non deve essere contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato non deve essere pendente davanti al giudice civile un processo per il medesimo oggetto e tra le stesse parti
- la sentenza non deve essere contraria all’ordine pubblico interno contrasterebbero con l’ordine pubblico le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate sulla base di impedimenti di natura esclusivamente confessionale quali la disparità di culto, l’ordine sacro e il voto pubblico di castità emesso in un istituto religioso.
Tali cause di nullità non hanno rilevanza per il diritto civile sicché i matrimoni contratti in loro presenza sarebbero validi per lo stato.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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