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Le scuole confessionali


Sin dalla legge Casati si era inteso assicurare alle associazioni religiose la libertà di istituire e organizzare scuole secondarie. Oggi la libertà di istituire scuole confessionalmente orientate è riconosciuta sia a livello costituzionale che pattizio.
L’art 2 cost. chiarisce che l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione purchè ciò avvenga senza oneri per lo stato. tal principi sono ribaditi nell’accordo di Villa Madama.
Quanto alla possibilità o meno di dar luogo a finanziamenti pubblici diretti o indiretti a favore delle scuole private la dottrina si è divisa interpretando in maniera contrapposta l’inciso senza oneri per lo stato. le scuole private paritarie fruiscono di una piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico didattico.
L’accordo di Villa Madama prevede che la nomina dei docenti dell’università cattolica sono subordinati al gradimento sotto il profilo religioso della competente autorità ecclesiastica.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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