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Principi generali e quadro normativo


È l’art. 20 cost. la norma di riferimento per l’intera disciplina degli enti ecclesiastici ove si afferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Gli enti ecclesiastici sono enti confessionali che trovano la loro origine e parte della loro regolazione nei rispettivi ordinamenti religiosi. Per gli enti ecclesiastici cattolici va ricordato quanto stabilito in proposito del codice di diritto canonico dell’83 insieme al quale è importante richiamare il recente documento “istruzione in materia amministrativa”. Queste norme determinano procedimenti simili per gli enti ecclesiastici delle varie confessioni religiose che aspirano a ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Non tutti gli enti ecclesiastici sono civilmente riconosciuti. È possibile che un ente non possa o non voglia ottenere questa forma di riconoscimento. In tal caso l’ordinamento prevede per essi l’assoggettamento alle norme dettate per gli enti di fatto o a quelle proprie delle persone giuridiche private.
Il sistema normativo sviluppato (riforma dell’84 del concordato del 29) ha fissato alcuni requisiti essenziali confermati anche con riferimento alle altre confessioni religiose: l’appartenenza confessionale, la nazionalità e il perseguimento di fini religiosi o di culto.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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