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Il momento di effettuazione dell’operazione rilevante e l’esigibilità dell’imposta


L’ art. 6 del d.p.r. 633 prevede una serie di circostanze di per sé autonome rispetto alle fattispecie degli artt. 2 e 3; le quali solo quando sono perfezionate fanno sorgere i doveri sostanziali e procedimentali inerenti al meccanismo di applicazione dell’ iva , e in tal momento l’operazione stessa viene fissata nel tempo, anche ai fini della disciplina applicabile. Dunque l’esigibilità dell’ imposta si verifica al momento dell’ effettuazione dell’ operazione. L ‘attività compiuta prima dell’ effettuazione, invece non produce effetti iva, anche  se sul pianpo economico e giuridico si possa dire compiutamente realizzata una cessione o prestazione. Per converso sec una delle circostanze previste all’ art. 6 si realizza prima del perfezionamento dell’ operazione,gli adempimenti successivi sono irrilevanti. Infine, rispetto ad un’ operazione unitaria ci possono essere più momenti di effettuazione e quindi distinte serie di adempimenti. L’art. 6 dispone che per le cessioni di immobili è rilevante la stipulazione del’ atto mentre per i beni mobili ci si riferisce alla consegna o spedizione del bene; se però gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, si guarda alla realizzazione di questi. Tali criteri, comunque, subiscono varie deroghe. Per le prestazione di  servizi si guarda al pagamento del corrispettivo. Se però prima dei momenti precedentemente indicati si ha il pagamento viene comunque emessa la fattura, o è pagato il corrispettivo, l’ operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento. Infine l’ ultimo comma dell’ art. 6 prevede che l’imposta sia esigibile al pagamento del corrispettivo per un serie di operazioni, soprattutto nei confronti di taluni soggetti pubblici, nelle quali i pagamenti sono spesso tardivi e condizionati all’ emissione di fatture: perciò, se operassero le regole generali il soggetto iva dovrebbe anticipare l’imposta e attendere a lungo prima di poterla recuperare tramite la rivalsa. L’art.7 del d.lgs. 29/11/08 estende il regime di esigibilità differita alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi d’imposta, da parte di cedenti o prestatori con volume d’affari superiore a 20000 euro.

LE CESSIONI RILEVANTI "NON IMPONIBILI": A) CESSIONI E PRESTAZIONI VERSO STATI EXTRACOMUNITARI
Al fine di escludere l’applicabilità dell’iva sui beni destinati al consumo estero senza limitare la detrazione dell’ imposta sugli acquisti, il legislatore ricorre all’artificio di considerare non effettuate nel territorio dello Stato le operazioni (dette non imponibili) configuranti esportazioni al di fuori della Comunità Europea, ovvero cessioni verso altri Paesi comunitari ele varie ipotesi a queste assimilate. Peraltro , il regime delle operazioni non imponibili è ben diverso da quello delle cessioni o prestazioni "fuori campo" per mancanza di territorialità, in quanto comporta penetranti obblighi formali e si applica ad operazioni localizzate nel territorio dello Stato, ai sensi dewi commi dall’ uno al quarto dell’art.7: perciò in dottrina si è affermata una lettura svalutativa dell’ art. 7, considerando realizzato anche per queste operazioni il presupposto di territorialità. L’ elenco delle operazioni non imponibili, poiché afferenti cono Paesi extra-Ue è rinviata agli artt. 8, 8 bis e 9, d.p.r. 633. Sono inoltre considerate non  imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte a soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie e chiedano al loro fornitore di non applicare l’imposta sulle operazioni. Infatti ai soggetti che esportano solo o prevalentemente, detti esportatori abituali, il legislatore consente di effettuare acquisti senza applicazione dell’ iva. Tale beneficio, per esigenze di cautela dell’Erario, è subordinato però a rigorosi presupposti: in primo luogo possono avvalersene solo i soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione di cui alle lett. a e b dell’art. 8, registrate nell’ anno precedente, per io corrispettivi superiori al 10 % del volume d’ affari; in secondo luogo, essi, prima di effettuare acquisti senza pagamento dell’ imposta, devono presentare alla controparte un’ apposita dichiarazione relativa all’ intento di avvalersi della suddetta facoltà; inoltre, gli acquisti senza applicazione dell’ iva sono consentiti nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione di cui alle lett. a e b dell’art. 8 nonché alle operazioni di cui agli artt. 8 bis e 9 registrate nell’anno precedente. Tale regime delle cessioni all’ esportazione si applica anche alle operazioni ad esse assimilate ai sensi degli artt. 8 bis e 9 d.p.r. 633.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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