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Articoli 480 e 481 c.p. e : falsità ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative


Falsità ideologica in certificati commessa da pubblico ufficiale


Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti del quale lato è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercenti un servizio di pubblica necessità


Chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali è destinato a provare la verità, per punito con la reclusione fino a un anno.

Dolo del certificante


Perché sussista il delitto di falso occorre che sia approvato il dolo del certificante, che il medico cioè abbia voluto certificare proprio il falso.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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