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Assegno mensile per l’assistenza personale e continuata ai pensionati per inabilità


Ai pensionati per inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’assegno:
a. non è dovuto in caso di ricovero in Istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
b. non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL;
c. è ridotto per coloro che forniscano di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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