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Atti sessuali fra minorenni nel codice penale

Atti sessuali fra minorenni nel codice penale


Il legislatore si è risolto ad assicurare una maggiore tutela per i soggetti più deboli (minori di 10 anni), evitando di entrare in contraddizione con le circostanze aggravanti.
Desta perplessità l’ipotesi che nel caso di rapporto sessuale tra due giovani di età compresa tra 13 e 16 anni debba escludersi qualsiasi giudizio di colpevolezza; infatti ammettere che una persona che abbia compiuto 13 anni si è in grado di autodeterminarsi sessualmente è per molti in contraddizione con la condizione assoluta di non imputabilità prevista dal codice penale al di sotto del 14º anno (al di sotto del 14º anno dovrebbe valere la regola della “violenza presunta” anche nel caso dei rapporti tra minori).

Ignoranza dell’età della persona offesa


Quando i delitti sessuali sono commessi in danno di persona minore di 14 anni (anche se consenziente), il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa.


Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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