Skip to content

Attività medico legale in ambito penale


Con riguardo alle fasi processuali (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento nel rito ordinario), ai soggetti indefettibili del processo (PM, titolare dell’esercizio penale, imputato e giudice in posizione di arbitro), nonché alle parti che possono essere citate per finalità extra-penali (parte civile, responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), si rileva che l’opera del medico legale può collocarsi in ciascuna delle fasi dette e con diversa finalità a seconda della parte che ne richiede l’intervento.
Il medico, pertanto, può assumere la qualifica di consulente tecnico del PM: il magistrato inquirente quando procede agli accertamenti, ai rilievi e ad ogni altra operazione che richieda precise competenze tecniche, può valersi di un consulente medico legale o di un altro esperto nelle banche medico-forensi, sulla base di un apposito albo istituito presso il Tribunale, o effettuare la scelta anche al di fuori dell’elenco, purché ne dia motivazione nell’ordinanza di nomina.
Il consulente entro il termine concesso (90 giorni, prorogabili di altri 30) deve riferire al giudice circa gli accertamenti svolti mediante relazione scritta che, corredata dalla firma in ogni foglio, deve essere depositata presso l’ufficio del PM.
Oltre che nella fase iniziale delle indagini preliminari, il consulente potrà intervenire a fianco del PM in caso di incidente probatorio, nel caso di accertamento tecnico sul cadavere o di atti non ripetibili per deterioramento che pertanto non possono essere rinviati al dibattimento.
Anche in sede dibattimentale il PM, come pure le parti private, hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti.
Tale possibilità sussiste anche quando il giudice non ha disposto perizia.
Il medico legale può inoltre essere chiamato a svolgere la propria opera come perito del giudice, sia di quello delle indagini preliminari sia di quello che presiede il dibattimento.
Appare didatticamente utile a tal punto soffermarsi brevemente sulla definizione di accertamento peritale: la perizia si connota come mezzo di prova o, più precisamente, come indagine tecnica diretta ad illustrare il valore di una prova.
Classicamente la relazione peritale è costituita da cinque parti:
1. l’incarico, nel quale sono riportati la data del conferimento dello stesso, il nome e la qualifica del giudice, il nome e la qualifica del perito, il quesiti posti, il termine concesso, la nomina di eventuali consulenti tecnici di parte;
2. i dati anamnestici relativi al fatto oggetto della perizia e l’esame della documentazione sanitaria prodotta;
3. se si tratta di soggetto vivente questa parte conterrà l’esame clinico effettuato dal perito e gli accertamenti eventualmente disposti e ritenuti necessari dallo stesso; se si tratta di cadavere, si esporranno i dati relativi all’esame esterno e/o all’autopsia e i risultati di eventuali esami di laboratorio effettuati su materiale prelevato dalla salma;
4. la discussione medico legale su tutti gli elementi acquisiti;
5. le conclusioni con la risposta sintetica ai quesiti proposti.
I consulenti tecnici nominati dal PM o dalle parti possono assistere al conferimento dell’incarico del perito per presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, possono inoltre partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito indagini specifiche e formulando riserve ed osservazioni che devono essere citate nella relazione.
Se i consulenti sono nominati dopo il termine delle operazioni peritali hanno facoltà di prendere visione della relazione e di chiedere al giudice l’autorizzazione a esaminare la persona, la cosa o comunque l’oggetto della perizia.
Il giudice può non accogliere le conclusioni cui è pervenuto il perito: in tal caso deve motivare le ragioni del dissenso.
Il medico legale può, infine, assumere l’incarico di consulente di parte: questo ruolo ha acquisito particolare importanza nel nuovo rito, caratterizzato dal contraddittorio e dalla parità tra accusa e difesa; da ciò deriva l’esigenza di assistenza tecnica qualificata delle parti processuali, mediante l’intervento di professionisti esperti che partecipano attivamente al procedimento.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.