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Delitto di percosse nel codice penale


Le percosse per essere penalmente rilevanti devono causare un effetto dannoso, anche se il codice non dice poi di quale effetto deve trattarsi, poiché si limita alla formula “se dal fatto non deriva una malattia”.
Appare evidente che un molto, sebbene volontario, o l’afferramento brusco non costituiscono di per sé “percossa”; lo diventano solo quando si dimostri il contenuto specifico della volontà, ma le ali dell’intenzione dell’agente di cagionare una sofferenza (si pensi ad esempio agli schiaffi dati a chi è in preda a una crisi isterica per farlo ritornare ad una condizione di normalità).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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