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Dichiarazione di nascita del medico


    La dichiarazione di nascita deve essere inviata al Sindaco tramite l’Ufficiale di stato civile entro i 10 giorni successivi al parto; il medico si limita a rilasciare un certificato di assistenza al parto che è parte integrante della dichiarazione di nascita (è però obbligato a presentare di persona tale dichiarazione quando mancano le persone legalmente tenute a presentarla).
La finalità di questa dichiarazione-denuncia e di dare la certezza che quel neonato è certamente figlio della gestante alla quale il medico ha prestato assistenza al parto.

Denuncia di nascita di infanti deformi


Va presentata al Sindaco e al servizio d’igiene pubblica della ASL competente per territorio entro i 2 giorni dal parto; le deformità sottoposte all’obbligo sono in genere tutte quelle che comportano una invalidità permanente.
Questa denuncia ha finalità di ordine preventivo: è evidente che per rimuovere i fattori di rischio di malattie congenite bisogna prima di tutto identificarli, il che richiede un’indagine epidemiologica accurata (l’indagine sarà tanto più valida ed efficace quanto più numerosi saranno i dati clinici e statistici di cui si può disporre).

Denuncia di infanti immaturi


Si considera immaturo ogni neonato di peso inferiore ai 2,5 Kg indipendentemente dalla durata della gravidanza.
Anche questa denuncia ha finalità d’ordine preventivo: va fatta il prima possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore dal parto, al responsabile del servizio d’igiene pubblica della ASL.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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