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Il referto

Il referto


E’ l’atto obbligatorio con cui ogni esercente una professione sanitaria comunica all’Autorità giudiziaria i casi in cui ha prestato la propria assistenza. L’omissione o il ritardo (oltre 48 ore) di comunica è punito con una multa fino a 516,45 euro, tranne nel caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Il medico che assume la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, ha l’obbligo di denunciare tempestivamente per iscritto all’Autorità giudiziaria qualsiasi reato per il quale si debba procedere d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio della sua professione, anche quando non sia stata individuata la persona responsabile del reato. Se il pubblico ufficiale omette o ritarda la denuncia di reato è punito con la multa da 30,98 a 516,45 euro (la disposizione non si applica in caso di delitto procedibile a querela); se a fare ciò è un incaricato di pubblico servizio (medico) la multa è fino a 103,29 euro.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rifiuta un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.


Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
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