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Il referto medico nella giurisprudenza

Il referto medico nella giurisprudenza


Articolo 365 c.p.


Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferire all’autorità è punito con la multa fino al lire 1.000.000; questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Definizione di referto medico


Il referto è l’atto obbligatorio con il quale ogni esercente una professione sanitaria comunica all’autorità giudiziaria quei casi in cui ha prestato la propria assistenza od opera e che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio.
La finalità del referto è quindi duplice: non solo la repressione ma per certi versi anche la prevenzione della criminalità, poiché consente allo Stato di individuare e isolare la persona che ha commesso l’azione criminosa e di attuare misure anche d’ordine preventivo, di difesa sociale e di recupero.
Il sanitario deve ritenersi esonerato dall’inoltrare il referto nella sola ipotesi in cui con esso esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Se non vi fosse tale di eccezione, la persona che avesse commesso un reato perseguibile d’ufficio eviterebbe di recarsi dal medico per farsi curare, con la certezza di esporsi a pericoli anche gravi per la sua salute o la sua vita: in tali evenienze, sulla finalità di difesa sociale prevale il diritto alla salute.
In tutti gli altri casi, il referto costituisce “giusta causa imperativa” di rivelazione del segreto professionale.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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