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Indennità di aborto in giurisprudenza


Se l’interruzione della gravidanza è avvenuta prima del 180º giorno, non si ha diritto ad alcuna prestazione di maternità; il periodo di assenza dal lavoro potrà essere considerato come periodo di malattia.
Dopo il 180º giorno si parlerà più propriamente di parto prematuro con morte del prodotto del concepimento e quindi la lavoratrice avrà diritto a tre mesi di astensione dal lavoro con la concessione dell’indennità di maternità.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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