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INPS: istituto della revisione e revoca

INPS: istituto della revisione e revoca


Il titolare delle prestazioni predette può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità, ad iniziativa dell’INPS.
La revisione può essere richiesta anche dall’interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
Ove l’interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall’INPS, quest’ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.
Quando, ha seguito della revisione, risulti che l’interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, quando si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità, è attribuito l’assegno di invalidità.
Viceversa, quando il titolare della serie di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di inabilità.

Le motivazioni che possono essere affondamento del giudizio di revoca sono:
i. avvenuto riadattamento al lavoro dell’assicurato in un’attività confacente alle sue attitudini;
ii. miglioramento dello stato invalidante;
iii. insussistenza dello stato invalidante o inabilitante.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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