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Interruzione volontaria della gravidanza nel caso di malformazioni fetali


Per quanto attiene alla previsione di anomalie e malformazioni del concepito, l’attuale disciplina introduce un aspetto in precedenza non contemplato dalla legislazione italiana: quello dell’aborto profilattico o preventivo.
La norma consente alla donna di impedire la nascita di individui affetti da malattie ereditarie o da anomalie e difetti congeniti e ciò anche al fine di ridurre il pericolo e il peso economico connesso alla presenza della famiglia e nella società di individui improduttivi e bisognosi di un’assistenza continua.
L’aborto preventivo può essere giustificabile, secondo quanto dispone la l. 194/78 (per ciò che riguarda la gravidanza dopo il 90º giorno), quando lo studio prenatale del feto fornisca la certezza o un elevato grado di probabilità di gravi e irrimediabili malattie congenite del concepito; ma assai discutibile e pericoloso diviene il discorso quando il rischio è solo ipotetico (come è stabilito per la gravidanza entro il 90º giorno).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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