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Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati (l. 125/2001)


La legge in esame contiene norme finalizzate alla prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcoldipendenti.
La legge definisce per:
a. bevanda alcolica: ogni prodotto contenente alcol con gradazione superiore a 1,2 gradi;
b. bevanda superalcolica: ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume.
Le finalità che la legge intende perseguire sono:
1. tutelare il diritto delle persone, e in particolare dei bambini e degli adolescenti, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
2. favorire l’accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e del loro familiari a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati;
3. favorire l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall’abuso di bevande alcoliche;
4. promuovere la ricerca e garantire adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
5. favorire le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre problemi legati all’alcol.
Viene istituita la Consulta Nazionale sull’alcol con compiti di consulenza.
Per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro o sulla salute di terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione si applica il diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del periodo riabilitativo.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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