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Lesione personale e gravidanza nel codice penale


L’art. 583 c.p. contempla le seguenti due ipotesi quali circostanze aggravanti della visione personale:
a. l’acceleramento del parto (lesione personale grave);
b. l’aborto (lesione personale gravissima).
Entrambe sono state però abrogate dalla l. 194/78: tale legge punisce con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna; e la stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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