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Nozione di infortunio sul lavoro nel TU


Il TU 1124/65 stabilisce che “l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Per gli eventi infortunistici e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 al posto degli inabilità permanente viene considerata la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico), allorché superi il limite di franchigia (6%) con le sue eventuali conseguenze patrimoniali.
Gli elementi costituitivi della figura giuridica dell’infortunio indennizzabile INAIL sono in sintesi i seguenti:
a. l’esistenza del rischio (specifico o generico aggravato);
b. la causa violenta;
c. l’occasione di lavoro;
d. il danno lavorativo (per gli infortuni antecedenti al 25 luglio 2000); il danno biologico e le sue conseguenze patrimoniali (per gli infortuni successivi al 25 luglio 2000).
Tali elementi verranno ora esaminati distintamente.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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